Chi siamo

Statuti

Lo statuto fissa il campo di attività di Switzerland Global Enterprise nonché i suoi compiti e le sue competenze.

Statuten S-GE

1. Nome, sede e scopo

Articolo 1.1.

Con il nome «Switzerland Global Enterprise» si è costituita con sede a Zurigo un’associazione senza scopo di lucro ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

Articolo 1.2.

1.2.1. Switzerland Global Enterprise si pone come scopo la promozione del commercio estero svizzero e dell’attività commerciale internazionale delle aziende svizzere, in particolare tramite la promozione delle esportazioni,delle importazioni e degli investimenti,nonché tramite la promozione della piazza economica svizzera. In questo ambito, Switzerland Global Enterprise può svolgere incarichi pubblici della Confederazione svizzera, così come incarichi  pubblici  e privati di altre organizzazioni,e può parimenti utilizzare le proprie competenze specialistiche per creare e ampliare strutture atte a promuovere il commercio estero svizzero in altri paesi.
1.2.2. Switzerland Global Enterprise può anche svolgere ed assumere altre attività idonee a conseguire lo scopo sopraccitato. Switzerland Global Enterprise può detenere beni immobili e costituire persone giuridiche come pure acquisirle, venderle, scioglierle o decidere di parteciparvi.

2. Adesione

Articolo 2.1.

2.1.1. Possono aderire a Switzerland Global Enterprise le persone fisiche e giuridiche svizzere e del Liechtenstein, così come le associazioni di persone, gli enti di diritto pubblico nonché le organizzazioni estere che condividono gli obiettivi di Switzerland Global Enterprise.
2.1.2. Esistono diverse tipologie di adesione. Ogni socio ha diritto a un voto.

Articolo 2.2.

2.2.1. L’ammissione viene decisa dalla Direzione in base ad una richiesta presentata per iscritto.
2.2.2. I I candidati respinti possono pretendere, entro 30 giorni dalla ricezione della decisione, che sia il Consiglio d’amministrazione a decidere sulla loro ammissione.

Articolo 2.3.

La qualità di socio si estingue nei seguenti casi:

a)  presentazione da parte del socio di una dichiarazione scritta di dimissione; la disdetta va inoltrata per la fine dell’anno civile, rispettando un termine di preavviso di tre mesi;
b)  decesso, scioglimento dell’associazione di persone oppure  perdita  della  personalità giuridica del socio;
c)  esclusione del socio da parte del Consiglio d’amministrazione per motivi gravi. In caso di mancato rispetto dell’obbligo di pagamento da parte di un membro, la Direzione può revocare o sospendere l’adesione con effetto immediato. La riammissione successiva è possibile solo con il pagamento retroattivo delle quote associative arretrate.

3. Mezzi finanziari

Articolo 3.1.

3.1.1. Il fabbisogno finanziario di Switzerland Global Enterprise viene coperto con i seguenti mezzi:

a)  contributi della Confederazione e di altri enti di diritto pubblico;
b)  proventi derivanti dall’erogazione di servizi e dalla vendita di prodotti;
c)  quote associative dei soci;
d)  altri proventi.

3.1.2. Per gli impegni di Switzerland Global Enterprise è responsabile unicamente il patrimonio sociale; è esclusa qualsivoglia responsabilità dei soci.

3.1.3. I soci non possono avanzare alcuna pretesa sul patrimonio sociale.

Articolo 3.2.

3.2.1. Switzerland Global Enterprise redige annualmente un rapporto di gestione, che è composto dal conto annuale e dalla relazione annuale. L’esercizio finanziario coincide con l’anno civile.
3.2.2. Lo standard della presentazione dei conti viene stabilito dal Consiglio d’amministrazione nel quadro delle prescrizioni legali vigenti, fermo restando che la presentazione dei conti deve seguire il principio "true and fair".

4. Organi di Switzerland Global Enterprise

Articolo 4.1.

Gli organi di Switzerland Global Enterprise sono i seguenti:

a)  l’Assemblea generale dei soci;
b)  il Consiglio d’amministrazione;
c)  il Chief Executive Officer (CEO) e la Direzione;
d)  l’Ufficio di revisione.

5. Assemblea generale

Articolo 5.1.

5.1.1. L’Assemblea generale è convocata dal Consiglio d’amministrazione e, se necessario, dall’Ufficio di revisione. La convocazione viene inviata a tutti i soci per posta o e-mail, con l’indicazione degli oggetti da trattare. La convocazione deve essere spedita al più tardi 20 giorni prima dell’Assemblea generale.
5.1.2. L’Assemblea generale ordinaria si tiene una volta all’anno, entro sei mesi dalla conclusione dell’esercizio annuale. Le Assemblee  generali  straordinarie  si  tengono  su  decisione dell’Assemblea  generale  o del Consiglio d’amministrazione. L’Assemblea generale può però anche  essere convocata  se almeno  cento soci o (qualora  il numero fosse inferiore) un  quinto dei soci lo richiedono. La richiesta in tal senso va presentata per iscritto, con l’indicazione degli oggetti da trattare e delle relative proposte; in questo caso, l’Assemblea generale deve essere convocata entro un mese.
5.1.3. Almeno cento soci o (qualora il numero fosse inferiore) un quinto dei soci possono pretendere dal Consiglio d’amministrazione – indicando  gli  oggetti  da  trattare  e  le  relative  proposte – che un oggetto venga inserito nell’ordine del giorno dell’Assemblea generale ordinaria. La richiesta in tal senso va presentata per iscritto al più tardi due mesi prima dell’Assemblea  generale ordinaria.
5.1.4. L’Assemblea generale  è presieduta dal presidente del Consiglio d’amministrazione. In caso di impedimento,  la  presidenza  compete  al vicepresidente del Consiglio d’amministrazione. Chi presiede l’Assemblea nomina gli scrutatori e il verbalista.

Articolo 5.2.

L’Assemblea generale ha le seguenti competenze:

a)  stabilire e modificare gli Statuti;
b)  nominare i membri del Consiglio d’amministrazione e l’Ufficio di revisione;
c)  approvare il conto annuale e la relazione annuale;
d)  concedere il discarico ai membri del Consiglio d’amministrazione e della Direzione;
e)  deliberare la destinazione dell’utile di esercizio;
f)  deliberare sugli altri oggetti demandati all’Assemblea generale dalla legge, dagli Statuti o dal Consiglio d’amministrazione.

Articolo 5.3.

5.3.1. L’Assemblea generale può validamente deliberare qualunque  sia  il numero  di  partecipanti; è fatto salvo l’articolo 9.
5.3.2. Le votazioni e le elezioni avvengono per alzata di mano, salvo nel caso in cui venga richiesto lo scrutinio segreto da un quinto dei soci presenti.
5.3.3. Se un oggetto non è stato inserito nell’ordine del giorno, l’Assemblea generale può unicamente decidere di inserirlo  nell’ordine del giorno della successiva Assemblea  generale  ordinaria  o straordinaria. Inoltre, l’Assemblea generale può decidere di convocare un’Assemblea generale straordinaria.

Articolo 5.4.

5.4.1. Ogni socio dispone di un voto all’Assemblea generale. 
5.4.2. Le votazioni avvengono a maggioranza semplice dei voti espressi, fatto salvo l’articolo 9. Per le elezioni  fa  stato  al primo  scrutinio  la  maggioranza  assoluta  e  al  secondo  la  maggioranza semplice.
5.4.3. In ordine alle delibere sul discarico al Consiglio d’amministrazione e alla Direzione, le persone che siedono nel Consiglio d’amministrazione o che hanno partecipato in qualsiasi modo alla gestione non hanno diritto di voto.
5.4.4. In caso di parità nelle  votazioni è  decisivo il voto  di chi presiede l’Assemblea; nelle elezioni si procede mediante sorteggio.

Articolo 5.5.

L’Assemblea  generale può revocare con effetto immediato gli organi, nonché i procuratori e i mandatari da essa nominati.

Articolo 5.6.

Nella misura in cui è previsto dal Consiglio d’amministrazione per lo svolgimento della rispettiva Assemblea generale, un membro può essere sostituito nell’Assemblea generale dal rappresentante indipendente nominato dal Consiglio d’amministrazione mediante procura scritta. Sono esclusi ulteriori tipi di rappresentanza.

Articolo 5.7.

5.7.1. Di regola, l’Assemblea si tiene in presenza dei soci. Tuttavia, il Consiglio d’amministrazione può disporre lo svolgimento dell’Assemblea generale in una modalità diversa (ad esempio digitale o per corrispondenza) o in luoghi diversi.

5.7.2. Le decisioni riguardanti lo scioglimento di Switzerland Global Enterprise e la modifica del suo scopo sono obbligatoriamente disciplinate dall’Assemblea generale, che deve svolgersi in presenza.

6. Consiglio d'amministrazione

Articolo 6.1.

6.1.1. Il Consiglio d’amministrazione è composto da sette a nove membri, compresi il presidente e il vicepresidente, che vengono eletti dall’Assemblea generale. Almeno  sei  membri  del  Consiglio d’amministrazione sono rappresentanti del mondo economico.
6.1.2. Il mandato dura tre anni; la rielezione è ammessa.
6.1.3. Il Consiglio d’amministrazione si costituisce autonomamente. La nomina del presidente deve essere approvata dal responsabile del competente Dipartimento dell’amministrazione federale.
6.1.4. Il Consiglio d’amministrazione si riunisce con la frequenza richiesta dalle questioni da trattare. Le sedute sono condotte dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente.
6.1.5. Ogni membro del Consiglio d’amministrazione può richiedere, indicandone i motivi, che il presidente convochi immediatamente una seduta.
6.1.6. Il Consiglio d’amministrazione può istituire uno o più Comitati consultivi, stabilendone parimenti la composizione e i compiti. Tali Comitati consultivi non  sono organi di Switzerland Global Enterprise, bensì hanno soltanto una funzione di supporto, rispettivamente di consulenza.
6.1.7. Il Consiglio d’amministrazione emana un regolamento d’organizzazione e può emanare anche altri regolamenti. 

Articolo 6.2.

I membri del Consiglio d’amministrazione e della Direzione sono tenuti a svolgere i propri compiti con la massima diligenza e a tutelare in buona fede gli interessi di Switzerland Global Enterprise.

Articolo 6.3.

Il Consiglio d’amministrazione ha i seguenti compiti inalienabili:
a)  dirigere Switzerland Global Enterprise a livello strategico e impartire le relative istruzioni;
b)  stabilire le linee direttici in tema di organizzazione;
c)  stabilire i principi per la tenuta della contabilità, la pianificazione finanziaria e il controlling finanziario;
d)  nominare e revocare il CEO, nonché i membri della Direzione, e designare le persone autorizzate alla rappresentanza;
e)  approvare il business plan, la pianificazione annuale commerciale e il preventivo;
f)  controllare le persone incaricate  della gestione, in particolare per quanto riguarda l’ottemperanza alle leggi, ai mandati di prestazioni, agli Statuti, ai regolamenti  e alle istruzioni;
g)  fissare i contributi dei soci, le categorie di affiliazione, il relativo termine di pagamento;
h)  approvare il rapporto sulla gestione all’attenzione dell’Assemblea generale, condurre l’Assemblea generale ed attuare le sue delibere;
i)  decidere l’esclusione dei soci per motivi gravi, nonché l’ammissione di nuovi soci (articolo 2.2.2);
j)  decidere le misure da adottare in caso di indebitamento eccessivo dell’associazione.
k) stabilire la data, il luogo (diversi luoghi possibili), la modalità e lo svolgimento dell’Assemblea generale;
l) eleggere il rappresentante indipendente.

Il Consiglio d’amministrazione può demandare a Commissioni  o  a  singoli  membri  la  preparazione  e l’attuazione delle proprie decisioni oppure la sorveglianza di singole questioni.

Il Consiglio d’amministrazione delega alla Direzione la gestione operativa conformemente all’articolo 7 e secondo il regolamento d’organizzazione.

Articolo 6.4.

6.4.1. Per l’adozione di una decisione del Consiglio d’amministrazione è richiesta la presenza di almeno cinque membri. Le votazioni avvengono per alzata di mano e a maggioranza semplice. A parità di voti è determinante il voto di chi presiede il Consiglio d’amministrazione. Le decisioni prese per circolazione degli atti sono consentite, purché nessun membro esiga una consultazione. Le decisioni per circolazione degli atti devono essere messe a verbale in occasione della seduta successiva.

6.4.2. I membri del Consiglio d’amministrazione non possono farsi rappresentare alle sedute.

Articolo 6.5.

6.5.1. Le persone autorizzate a rappresentare Switzerland Global Enterprise vengono designate dal Consiglio d’amministrazione.
6.5.2. Le persone autorizzate a rappresentare Switzerland Global Enterprise firmano collettivamente a due.

Articolo 6.6.

Il presidente del Consiglio d’amministrazione e il CEO rappresentano Switzerland Global Enterprise verso l’esterno.

Articolo 6.7.

Il Consiglio d’amministrazione può revocare in qualsiasi momento i Comitati consultivi, le Commissioni, i delegati e gli altri procuratori e mandatari da esso stesso designati. Il Consiglio d’amministrazione disciplina le loro competenze.

7. CEO e Direzione

Articolo 7.1.

7.1.1. Per adempiere ai propri compiti, Switzerland Global Enterprise dispone di una Direzione.
7.1.2. Il CEO dirige la Direzione. Di regola, partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio d’amministrazione.
7.1.3. L’organizzazione e le competenze del CEO e della Direzione sono stabilite dal Consiglio d’amministrazione nel regolamento d’organizzazione.

8. Ufficio di revisione

Articolo 8.1.

8.1.1. L’Assemblea generale nomina quale Ufficio di revisione, per la durata di un anno, una società di revisione abilitata ai sensi della Legge sui revisori (LSR) e indipendente da Switzerland Global Enterprise. La riconferma è ammessa.
8.1.2. L’Ufficio di revisione esamina se il conto annuale e il bilancio corrispondono materialmente e formalmente alle leggi, al mandato di prestazioni e agli Statuti. La revisione viene eseguita secondo le disposizioni degli articoli 727–731a del Codice svizzero delle Obbligazioni.
8.1.3. L’Ufficio di revisione riceve a tale scopo dal Consiglio d’amministrazione, rispettivamente dal CEO, tutta la documentazione e le informazioni necessarie.
8.1.4. L’Ufficio di revisione redige, all’attenzione  dell’Assemblea generale, un rapporto riassuntivo scritto sull’esito della revisione. Inoltre, l’Ufficio di revisione stila, all’attenzione del Consiglio d’amministrazione, un rapporto in cui spiega come ha eseguito la verifica e il relativo risultato.

Articolo 8.2.

Se, nell’ambito dell’esecuzione delle proprie verifiche l’Ufficio di revisione constata violazioni della legge, dei mandati di prestazioni, degli Statuti o dei regolamenti, ne dà comunicazione per iscritto al Consiglio d’amministrazione. In caso di manifesto indebitamento eccessivo, l’Ufficio di revisione propone al Consiglio d’amministrazione le misure di risanamento.

9. Disposizioni finali

Articolo 9.1.

9.1.1. Gli Statuti possono essere modificati in qualsiasi momento integralmente o parzialmente.
9.1.2. La modifica degli Statuti richiede una decisione dell’Assemblea generale con una maggioranza dei due terzi dei soci presenti.

Articolo 9.2.

9.2.1. Lo scioglimento di Switzerland Global Enterprise deve essere deciso da un’Assemblea generale alla quale sia presente almeno il 25% dei soci, di cui almeno due terzi approvino lo scioglimento.
9.2.2. Se l’Assemblea generale non può deliberare validamente perché non ha raggiunto il quorum, una seconda Assemblea generale è convocata non prima di due settimane e non piu tardi di quattro settimane dopo la prima. Indipendentemente dal numero dei soci presenti, la seconda Assemblea generale può decidere lo scioglimento di Switzerland Global Enterprise a maggioranza semplice dei voti validi.
9.2.3. La liquidazione viene eseguita dalla Direzione, riservato il caso in cui l’Assemblea generale abbia nominato dei liquidatori. Qualora dalla liquidazione risulti un’eccedenza, quest’ultima viene assegnata al competente Dipartimento dell’amministrazione federale.

Articolo 9.3.

Switzerland Global Enterprise va iscritta nel Registro di commercio.

Articolo 9.4.

I presenti Statuti sostituiscono gli Statuti del 22 Aprile 2021 ed entrano in vigore dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea generale del 26 aprile 2023.

Approvato dall'assemblea generale Zurigo, 26 aprile 2023.

Articolo 9.5

Le comunicazioni ai membri dell’associazione saranno inviate per posta o per e-mail agli indirizzi indicati nel registro dei membri.

La presidente
Ruth Metzler-Arnold

La verbalista
Corinne Niklaus Schlagmüller

I termini utilizzati nei presenti Statuti sono da intendersi sia al maschile, sia al femminile. Gli Statuti sono redatti in tedesco, francese, italiano e inglese. In caso di incongruenze fa stato la versione originale tedesca.

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