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Obbligo di sede nell’UE per agire come dichiarante doganale

Il codice doganale dell’Unione europea (UE) prevede l’obbligo di residenza nell’UE per effettuare dichiarazioni doganali commerciali. Pertanto, un’azienda senza sede legale nell’UE non può agire come importatore o esportatore nell’UE ai sensi della legislazione doganale.

Tre persone discutono in un magazzino merci

Conseguenze per le aziende svizzere con magazzini nellUE

Le aziende svizzere con un deposito nell’UE hanno bisogno di un rappresentante indiretto (residente nell’UE) per presentare le dichiarazioni doganali per le merci importate nell’UE da Paesi terzi o esportate in tali Paesi (al di fuori dell’UE). Tuttavia, questo rappresentante indiretto può agire come dichiarante doganale nell’UE solo se è stato espressamente autorizzato a farlo (con una procura). Potrebbe trattarsi, ad esempio, di uno spedizioniere.

Anche il dichiarante doganale è soggetto agli obblighi doganali e, in particolare, deve essere in grado di fornire, su richiesta della dogana, tutti i documenti necessari relativi alle merci importate o esportate. Ma attenzione: alcuni spedizionieri stabiliti nell’UE non offrono questo servizio per motivi di conformità o solo dopo un’analisi dei rischi.

È quindi consigliabile discutere con lo spedizioniere o con un altro soggetto terzo, come ad esempio uno spedizioniere doganale, la possibilità di delegare questo potere di dichiarazione nell’UE (= rappresentante indiretto) e di discuterne i costi.

Le consegne da Paesi confinanti con l’UE (ad es. la Svizzera) sono esenti da questo regolamento in determinate circostanze. 

Conseguenze per le aziende svizzere delle consegne EXW («ex works») dall’UE

Il problema della clausola Incoterms EXW è che non si ha alcun controllo sulle formalità doganali all’esportazione. Le esportazioni devono quindi essere dichiarate dall’acquirente. Le aziende svizzere che acquistano prodotti EXW nell’UE hanno bisogno di un rappresentante indiretto (domiciliato nell’UE) per fare la dichiarazione di esportazione. Ciò è possibile solo se il rappresentante è stato espressamente autorizzato a farlo (con procura), come ad esempio uno spedizioniere.

In questo caso, va notato che il fornitore UE non ha il potere di decidere se spedire o meno le merci. Per questo motivo può agire come esportatore solo se gli è stato formalmente conferito il potere di spedire le merci.

È consigliabile non stipulare accordi EXW e optare per la clausola FCA (Free Carrier). In questo modo, le merci sono già pronte per l’esportazione e il fornitore UE è l’esportatore ai fini doganali.

Consulenza individuale

Per qualsiasi domanda o ulteriore informazione, contattare il team di ExportHelp di Switzerland Global Enterprise all’indirizzo info.lugano@s-ge.com o al numero 091 601 86 86.

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