Dopo la ratifica, da parte dei singoli Paesi, dell’accordo di libero scambio tra l’AELS (Svizzera, Islanda, Liechtenstein e Norvegia) con la Georgia, entrato in vigore il 1° maggio 2018, vengono aboliti quasi immediatamente tutti i dazi all’importazione sui prodotti industriali. Su importanti prodotti alimentari trasformati e non si applicano ampie riduzioni dei dazi.
Domande sull’accordo di libero scambio con la Georgia
Qui trovate i documenti e le domande più frequenti sull’accordo di libero scambio (ALS) con la Georgia, in vigore dal 1° maggio 2018.
Con l’entrata in vigore dell’accordo, la maggior parte dei dazi saranno aboliti in un’unica fase. Al contempo, sarà eliminato lo statuto della Georgia di Paese in via di sviluppo beneficiante di trattamento preferenziale. Valgono alcune eccezioni per i prodotti agricoli, nonché prodotti ittici e del mare.
Quelle della convenzione PEM, le regole d’origine preferenziale paneuromediterranee.
- I certificati di circolazione delle merci (CCM) EUR. 1
- Dichiarazione d’origine su fattura
- In primo luogo applicabile solo senza cumulo (PEM):
- I certificati di circolazione delle merci (CCM) EUR-MED
- La dichiarazione d’origine su fattura EUR-MED
Bisogna utilizzare il tenore previsto dalla convenzione PEM.
Sì. Il cumulo bilaterale (AELS-Georgia) è possibile dall’entrata in vigore di questo accordo di libero scambio. Tale ALS prevede l’applicazione delle regole dell’origine della convenzione paneuromediterranea (PEM). Avendo la Georgia aderito alla convenzione PEM risulta fondamentalmente possibile anche un cumulo diagonale con partner comuni di libero scambio all’interno del sistema Euro-Med. A tale proposito, al momento mancano però ancora in parte le basi giuridiche ed è quindi per lo più possibile solo il cumulo bilaterale AELS-Georgia (ultimo aggiornamento: settembre 2018).
A partire dal 1° giugno 2018 è tuttavia già possibile il cumulo diagonale AELS-Georgia-UE (inclusi i prodotti agricoli di base e i prodotti agricoli trasformati).
Questo accordo copre tutte le merci. Non esistono ulteriori accordi agricoli.
Si applicano le disposizioni relative al drawback. Questo significa che nella fabbricazione di prodotti originari in Svizzera non possono essere utilizzati materiali senza caratteristiche d’origine, che sono oggetto di rimborso di dazi (ad es. finitura di merci importante e nuovamente esportate).
Le imprese svizzere non sono più svantaggiate nei confronti dei loro concorrenti dell’UE. Dal 2016, è in vigore un ALS tra l’UE e la Georgia.
Circolare dell’UDSC in tedesco, francese e italiano.
L’accordo AELS-Georgia completo è disponibile sul sito dell’AELS in lingua inglese a questo link.
Le voci di tariffa preferenziali attualmente in vigore nonché le regole dell’origine e della lista son consultabili nella banca dati doganale a questo link.
Per ulteriori domande è a disposizione il team di ExportHelp.
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